Art. 18.

                               Nomina

    1.  Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 17
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di  cui  all'art. 1,  comma 2 - sempreche' non siano sopravvenuti gli
elementi  impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto
-  saranno  dichiarati  vincitori  e  nominati  tenenti  in  servizio
permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con
anzianita'  assoluta  nel  grado stabilita dal decreto di nomina, che
sara' immediatamente esecutivo.
    2.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria   sotto   riserva   dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso
formativo di durata non inferiore a sei mesi.
    3.  All'atto  della  presentazione  alla  frequenza  del  corso i
vincitori  che  non  siano  gia' militari in servizio permanente sono
tenuti  a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma
di   sette   anni,  ai  sensi  dell'art. 10,  comma  3,  del  decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298.  La  mancata sottoscrizione di
detta ferma determinera' la revoca della nomina.
    4.  All'atto  della  presentazione presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza del corso i vincitori saranno sottoposti
a  visita  medica di incorporamento. Al termine della stessa, qualora
dovessero    insorgere   dubbi   sulla   persistenza   dell'idoneita'
psico-fisica  precedentemente  riconosciuta, e' facolta' del predetto
Istituto  inviare  gli  stessi  all'osservazione  ospedaliera  per un
supplemento  di  indagini, al fine di accertare che non siano insorti
fatti   morbosi   nuovi   tali   da   determinare   un  provvedimento
medico-legale  di  inidoneita' al servizio militare. Gli ufficiali di
sesso  femminile  saranno  sottoposti  al test di gravidanza mediante
analisi delle urine.