Art. 18. Nomina 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 17 saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione di cui all'art. 1, comma 2 - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso formativo di durata non inferiore a sei mesi. 3. All'atto della presentazione alla frequenza del corso i vincitori che non siano gia' militari in servizio permanente sono tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina. 4. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza del corso i vincitori saranno sottoposti a visita medica di incorporamento. Al termine della stessa, qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' del predetto Istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine.