Art. 19. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 18, comma 2, la Direzione Generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori del concorso, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio.