Art. 19.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 18,  comma  2,  la  Direzione Generale per il personale militare
provvedera'  a  richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati
vincitori  del  concorso,  nella  domanda  di  partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  qualora  dal controllo di cui al comma 1
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
dichiarante   decadra'   dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.