Art. 7.

                     Documenti di riconoscimento

    1.  Alle  prove  d'esame, alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti  sanitari  e attitudinali i concorrenti dovranno esibire
la  carta  d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato.