Art. 8.

                             Commissioni

    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti Commissioni:
      a) la  Commissione  per  la prova di preselezione, per le prove
scritte,  per  la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la
formazione della graduatoria;
      b) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
      c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  di  cui al comma 1, lettera a)
sara' composta da:
      - un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      -   due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a maggiore, membri;
      -  due  ufficiali  in  servizio  presso  comandi  dell'Arma dei
carabinieri,   che   potranno   essere   diversi  in  relazione  alle
specialita'  di cui all'art. 1, membri aggiunti per le prove scritte,
per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
      -  due  docenti  universitari  o  esperti - che potranno essere
diversi in relazione alle specialita' di cui all'art. 1 delle materie
su  cui  vertono  le  prove  d'esame,  membri  aggiunti  per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  capitano  ovvero  un  dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa  appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di
voto.
    3.  La  Commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -   due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore  a  capitano,  membri, di cui il meno elevato in grado o, a
parita'  di  grado,  il  meno  anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore   militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza  di
personale medico.
    4.   La   Commissione   del   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  del  Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  sanitari, di cui al comma 1, lettera c), sara' composta
da:
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
    5.   La   Commissione   del   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  del  Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  attitudinali  di  cui  al  comma  1,  lettera d), sara'
composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di
«perito selettore attitudinale», membro;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.
    Il  meno  elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Inoltre  per  tali  accertamenti  la  Commissione si avvarra' del
contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro.