Art. 6. Valutazione titoli e prove di esame Ai sensi dell'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, la commissione dispone, per i titoli e le prove di esame complessivamente di cento punti cosi' ripartiti: a) 20 punti per i titoli; b) 80 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta; b) 30 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: a) 10 punti per i titoli di carriera; b) 3 punti per i titoli accademici e di studio; c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici; c) 4 punti per il curriculum formativo e professionale. La valutazione dei titoli verra' effettuata con i criteri e i punteggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 7 settembre 1994 cosi' come modificato ed integrato dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazioni devono essere allegate in originale o copia autenticata;valgono i criteri di cui all'art. 4 del presente bando. Sono valutate le attivita' professionali ed il titolo di studio, formalmente documentate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito. Le prove di esame, cui la commissione sottoporra' gli aspiranti, ex art. 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1997, sono le seguenti: prova scritta: gli argomenti della prova scritta riguarderanno essenzialmente le materie connesse alla disciplina messa a concorso; prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso; prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, di una lingua straniera da scegliere tra le seguenti: 1) Inglese; 2) Francese. Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di validi documenti di identita' personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame, nei giorni, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volonta'. Le prove di esame non avranno luogo nei giorni festivi e nei giorni di festivita' religiose ebraiche e valdesi. Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 ed e' condizione di ammissione alla prova pratica; il superamento della prova pratica e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30 ed e' condizione di ammissione alla successiva prova orale. Il superamento della prova orale e quindi l'inserimento nella graduatoria degli idonei e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20. Le date di svolgimento della prova pratica e della prova orale saranno comunicate ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle stesse.