Art. 10.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  Non  prima  di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione   sul  sito  Internet  del  Consiglio  Nazionale  delle
Ricerche:   www.urp.cnr.it   del  provvedimento  di  cui  all'art. 9,
comma 1, i candidati possono chiedere all'Ufficio concorsi e borse di
studio   -   DCSGR,  con  spese  di  spedizione  a  loro  carico,  la
restituzione  dei  titoli  e  documenti presentati in originale. Tale
restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta,
salvo  eventuale  contenzioso  in  atto. Il Consiglio Nazionale delle
Ricerche provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in
contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente
dal candidato.
    2.  Trascorso  il  suddetto termine l'Ufficio concorsi e borse di
studio  -  DCSGR  non  e'  piu'  responsabile  della  conservazione e
restituzione della documentazione.