Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1. Dopo il quindicesimo ed entro il trentacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  dell'avviso  di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2. Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede alla
verifica  dei  requisiti  di  ammissione  di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a) e b);
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  50  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) i titoli di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) indicati nel
curriculum,   massimo  punti  40,  in  particolare  saranno  valutati
specificamente:
        la  responsabilita' di uffici, strutture tecnico-scientifiche
e strutture tecnico- amministrative di rilevante interesse;
        l'attivita'  svolta  in  progetti,  esperimenti  e  attivita'
gestionali tecnico-amministrative complesse;
        la   partecipazione   a   gruppi,   commissioni   o  comitati
tecnico-amministrativi;
        i  servizi  prestati  presso  Universita'  od Enti di ricerca
pubblici e privati, italiani e stranieri;
        rapporti  tecnici, pubblicazioni, brevetti non compresi nella
successiva lettera b);
      b) i  rapporti  tecnici,  le pubblicazioni ed i brevetti di cui
all'art. 4,  comma  3, lettera d), massimo punti 10 con un massimo di
punti  2  per  ciascun rapporto tecnico o pubblicazione o brevetto. I
rapporti tecnici dovranno essere privilegiati nella loro valutazione,
per il profilo del tecnologo di cui al presente bando.