Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il quindicesimo ed entro il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati. 2. Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b); 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 50 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) i titoli di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) indicati nel curriculum, massimo punti 40, in particolare saranno valutati specificamente: la responsabilita' di uffici, strutture tecnico-scientifiche e strutture tecnico- amministrative di rilevante interesse; l'attivita' svolta in progetti, esperimenti e attivita' gestionali tecnico-amministrative complesse; la partecipazione a gruppi, commissioni o comitati tecnico-amministrativi; i servizi prestati presso Universita' od Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri; rapporti tecnici, pubblicazioni, brevetti non compresi nella successiva lettera b); b) i rapporti tecnici, le pubblicazioni ed i brevetti di cui all'art. 4, comma 3, lettera d), massimo punti 10 con un massimo di punti 2 per ciascun rapporto tecnico o pubblicazione o brevetto. I rapporti tecnici dovranno essere privilegiati nella loro valutazione, per il profilo del tecnologo di cui al presente bando.