Art. 7. Colloquio 1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti tecnologici di ordine generale e specifico coerenti con la tematica di lavoro indicata nell'allegato a) del bando di concorso, nonche' sul curriculum, sui rapporti tecnici e sulle pubblicazioni . Il colloquio e' diretto anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri. 2. La commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di 50 punti. 3. L'avviso di convocazione al colloquio e' dato ai candidati mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo. 4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 35/50 nell'esame dei titoli. 5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli. 6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 35/50 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica. 7. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante, sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, non e' inferiore a 70; 8. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. 9. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale, i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno dichiarati decaduti dal concorso. 10. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al concorso. 11. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito, per ciascuna Posizione, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi.