Art. 10. Prove integrative ai fini delle specializzazioni 1. Al fine di conseguire le specializzazioni, di cui all'art. 1, comma 1, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove integrative orali. 2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all'art. 9, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera, di cui al successivo art. 11. 3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie: a) lingua araba (conversazione su tematiche di attualita' e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente; b) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualita' e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente. 4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato puo' conseguire fino ad un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 3 centesimi. 5. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 5. Il candidato non puo' conseguire piu' di una specializzazione: qualora abbia superato piu' prove integrative, consegue la specializzazione relativa alla prova integrativa nella quale ha ottenuto il punteggio piu' elevato.