Art. 10.

          Prove integrative ai fini delle specializzazioni

    1.  Al fine di conseguire le specializzazioni, di cui all'art. 1,
comma  1, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al
concorso di sostenere prove integrative orali.
    2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al
termine della propria prova d'esame orale di cui all'art. 9, comma 4,
e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera, di cui
al successivo art. 11.
    3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:
      a) lingua  araba  (conversazione  su  tematiche di attualita' e
cultura  del  vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per
il vicino Oriente;
      b) lingua  cinese,  giapponese  o  persiana  (conversazione  su
tematiche  di attualita' e cultura del medio ed estremo Oriente), per
conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente.
    4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o
persiana  il  candidato  puo'  conseguire  fino  ad  un  massimo di 5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 3 centesimi.
    5.  Il  punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge
alla  votazione  riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa
sia  stata  superata  dal  candidato  secondo  le modalita' di cui al
precedente  art. 9, comma 5. Il candidato non puo' conseguire piu' di
una  specializzazione: qualora abbia superato piu' prove integrative,
consegue  la  specializzazione  relativa alla prova integrativa nella
quale ha ottenuto il punteggio piu' elevato.