Art. 14.

        Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame

    1.  I  candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
    2.  I  candidati  devono  essere muniti di penna nera o blu e non
possono  tenere  con  se'  ed utilizzare telefoni cellulari, carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani
ed  altre  pubblicazioni  di  alcun tipo, ne' possono portare borse o
simili,  capaci  di  contenere  pubblicazioni.  La  commissione,  con
propria  deliberazione motivata, puo' autorizzare la consultazione di
testi.