Art. 14. Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame 1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono tenere con se' ed utilizzare telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni. La commissione, con propria deliberazione motivata, puo' autorizzare la consultazione di testi.