Art. 15.

                             Assunzione

    1.  Il  superamento  del  concorso  non  costituisce  garanzia di
assunzione,  essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione
da  parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  assunzione di personale nella
pubblica amministrazione.
    2.  Il  candidato  dichiarato  vincitore  e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria, con le procedure di cui all'art. 7 della
legge  22 agosto  1985,  n. 444,  sotto  riserva  di accertamento del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la nomina, entro i termini
fissati   dall'amministrazione.   Al   momento   dell'assunzione,  il
vincitore  deve  presentare  una  dichiarazione sottoscritta sotto la
propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri
rapporti  di  impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  nell'art. 53 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165. In caso contrario deve
presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Se,  senza  giustificato motivo, non assume servizio entro il termine
stabilito, decade dal diritto alla nomina.
    3.   Ai   fini   dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti  per  la  nomina,  il  vincitore  deve  inoltre presentare
all'Ufficio V della Direzione generale per il personale, entro trenta
giorni  dalla  data  dell'assunzione,  una dichiarazione sottoscritta
sotto  la  propria  responsabilita' attestante che gli stati, fatti e
qualita'  personali,  suscettibili di modifica, autocertificati nella
domanda  di  ammissione  al  concorso  non  hanno  subito variazioni.
L'amministrazione   procede   a  controlli  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni rese.