Art. 15. Assunzione 1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia di assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione. 2. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria, con le procedure di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall'amministrazione. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario deve presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, il vincitore deve inoltre presentare all'Ufficio V della Direzione generale per il personale, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.