Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  alle  prove  concorsuali  sono necessari i
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
      2)  eta'  non superiore ai trentadue anni alla data di scadenza
del  termine  stabilito  dal  successivo  art. 3,  comma  1,  per  la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
    Il limite di eta' di trentadue anni e' elevato:
      a) di un anno per i candidati coniugati;
      b) di un anno per ogni figlio vivente;
      c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di  cui  alla  legge  12 marzo  1999, n. 68, e per coloro ai quali e'
esteso lo stesso beneficio;
      d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non  superiore  a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato
servizio  militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    Si prescinde dal limite massimo di eta' per i candidati che siano
dipendenti  civili  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli
ufficiali    e    sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   o
dell'Aeronautica  cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali,
ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e finanzieri in
servizio  permanente  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo della
Guardia  di  finanza,  nonche'  delle corrispondenti qualifiche degli
altri Corpi di Polizia.
    Il   limite   massimo   di  eta'  e'  elevato  per  i  funzionari
internazionali  che  prestano o che hanno prestato servizio anche non
continuativo   per   almeno   due   anni   presso  le  organizzazioni
internazionali  di  cui  fa  parte  l'Italia.  Tale  elevazione viene
calcolata  in  corrispondenza  del  periodo  di  servizio  presso  le
organizzazioni  internazionali  e  fino ad un massimo di cinque anni.
Sono  considerati  funzionari internazionali i cittadini italiani che
siano  stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo
permanente  o  a  contratto  a  tempo indeterminato o determinato per
posti per i quali e' richiesto il possesso della laurea.
      3)  una  delle  lauree  specialistiche  afferente alle seguenti
classi,  di  cui  al  decreto  del Ministero dell'universita' e della
ricerca   scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,  n. 17:
giurisprudenza  (classe  n. 22/S),  relazioni  internazionali (classe
n. 60/S),  scienze  dell'economia  (classe  n. 64/S),  scienze  della
politica  (classe n. 70/S), studi europei (classe n. 99/S), ovvero la
laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e
diplomatiche  ed  economia e commercio, di cui all'art. 1 della legge
19 novembre  1990, n. 341, e ogni altra equipollente alle suddette ai
fini   dell'ammissione   ai   pubblici  concorsi,  conseguita  presso
universita'  o  istituti  di  istruzione  universitaria  ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 17 maggio 2001,
n. 285, art. 16, comma 1.
    I  candidati  in  possesso  di  laurea specialistica, di laurea o
altro  titolo  accademico  equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese   dell'Unione   europea,  possono  essere  ammessi  alle  prove
concorsuali  purche'  i  titoli  suddetti  siano stati equiparati con
decreto   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il  candidato  e'  ammesso con riserva alle prove di concorso qualora
tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti
per l'attivazione della procedura medesima;
      4)  idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita'  diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi  estere  ed,  in  particolare,  in quelle con caratteristiche di
disagio.   L'Amministrazione  si  riserva  di  accertare  l'idoneita'
psico-fisica  in  qualsiasi  momento anche nei riguardi dei vincitori
del concorso stesso;
      5)  godimento  dei  diritti  politici.  Non possono accedere al
concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo  e  coloro  che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi
delle  corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
    2.  Non  sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi  banditi  dopo  il  1°  gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine  per  tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
    3.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine  stabilito  dal  successivo  art. 3  per  la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
    4.   L'Amministrazione   dispone,   con  provvedimento  motivato,
l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui
al presente articolo.