Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per il personale ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. 2. La commissione e' composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori ordinari di universita' per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le prove attitudinali e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove facoltative di lingua. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.