Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto del
direttore  generale  per  il personale ed e' composta da sette membri
effettivi, incluso il presidente.
    2.  La  commissione  e'  composta  da  un ambasciatore o ministro
plenipotenziario,  in  servizio  o  a  riposo, che la presiede, da un
consigliere  di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte
dei  conti,  da  due  funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere  d'ambasciata e da tre professori ordinari di universita'
per  le  materie  che  formano  oggetto  delle  prove  scritte di cui
all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
    3.  Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
le  prove  attitudinali  e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove  integrative  ai  fini  delle  specializzazioni  e per le prove
facoltative di lingua.
    4.  Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera   diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.