Art. 8. Titoli 1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo art. 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato. 2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 4 centesimi per i seguenti titoli: a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 2 centesimi; b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera d): fino a 2 centesimi. 3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea: a) diploma di specializzazione; b) dottorato di ricerca; c) master universitari di primo e di secondo livello rilasciati a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopracitati titoli universitari post-laurea, nonche' dei titoli universitari stranieri, eventualmente dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, con le materie oggetto delle prove d'esame o con la professionalita' specifica della carriera diplomatica. 4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.