Art. 8.

                               Titoli

    1.  Il  punteggio  per i titoli viene assegnato dalla commissione
esaminatrice  dopo  le  prove  scritte  d'esame, di cui al successivo
art. 9,  comma  2,  e prima dell'inizio della correzione dei relativi
elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
    2.  La  commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a 4
centesimi per i seguenti titoli:
      a) conseguimento   di   titoli   universitari  anche  stranieri
post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di
cui al successivo comma 3: fino a 2 centesimi;
      b) attivita'  lavorativa a livello di funzionario svolta presso
le  organizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita'  di cui al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera d): fino a 2 centesimi.
    3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  lettera a) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
      a) diploma di specializzazione;
      b) dottorato di ricerca;
      c) master universitari di primo e di secondo livello rilasciati
a  conclusione  di  corsi  di  perfezionamento  scientifico e di alta
formazione.
    La  commissione  esaminatrice  valuta la coerenza dei sopracitati
titoli  universitari  post-laurea,  nonche'  dei  titoli universitari
stranieri,  eventualmente  dichiarati  dal candidato nella domanda di
ammissione  al concorso, con le materie oggetto delle prove d'esame o
con la professionalita' specifica della carriera diplomatica.
    4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo  finale  conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.