Art. 7.

                             T i t o l i

    Sono  valutabili le categorie di titoli descritte nell'allegato 3
del  presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio
complessivo non potra' essere superiore a 25 punti.
    Non  saranno  valutati  i  titoli che dovessero pervenire dopo la
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    E'  onere  del  candidato  produrre in allegato alla domanda ogni
documentazione  ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni
caso dovra' essere prodotto un curriculum vitae, datato e firmato, da
cui  sia  possibile  evincere  in modo chiaro e circostanziato sia le
esperienze formative e professionali maturate, sia un elenco numerato
dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
    I  titoli  potranno  essere presentati in originale, con apposita
certificazione,  oppure  tramite  dichiarazione  sostitutiva  di atto
notorio  o  autocertificazione  (si  rimanda  all'allegato  4  per la
descrizione  dei  casi  e  delle formalita' richieste dalla normativa
vigente).
    Il  risultato  della valutazione dei titoli sara' reso noto prima
dello  svolgimento  delle  prove  orali, mediante affissione all'albo
della sede d'esame.