Art. 7.
                   Graduatoria e documenti di rito
    1.  La  graduatoria  di  merito del concorso, formata sommando la
valutazione  dei  titoli  ed  il  punteggio  complessivo  delle prove
d'esame,  sara' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata
nella  Rete privata virtuale del Ministero e sul Bollettino ufficiale
del Ministero.
    2.  In  caso di parita' di punteggio, trova applicazione l'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle
premesse.  In caso di ulteriore parita', e' preferito il candidato in
possesso della minore eta' anagrafica.
    3.  Dalla  data  di pubblicazione nella Rete privata virtuale del
Ministero decorre il termine per eventuali impugnative.
    4.  I  concorrenti  utilmente collocati nella graduatoria saranno
invitati a far pervenire all'Amministrazione il certificato medico in
bollo  rilasciato dalla ASL di appartenenza, dal quale risulti che il
candidato  possiede  l'idoneita'  fisica  al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego di dirigente.