Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1.  Essere in possesso della cittadinanza italiana, come previsto
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 citato nelle premesse.
    2.  Aver compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo presso
una  Pubblica  amministrazione, in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
    Per  il  computo dell'effettivo servizio non possono essere presi
in  considerazione  periodi  derivanti da retrodatazioni fittizie, da
attribuzione   di   anzianita'   convenzionale  o  corrispondenti  ad
aspettative che non comportano riconoscimento di anzianita'.
    3.  Essere  in  possesso  di  uno  dei seguenti titoli di studio,
ovvero di altri dichiarati equipollenti:
      a) diplomi  di  laurea  di  cui all'ordinamento preesistente al
decreto  ministeriale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509:
        * lettere;
        * filosofia;
        * materie letterarie;
        * storia;
        * lingue e letterature straniere;
        * pedagogia;
        * disciplina delle arti musica e spettacolo;
        * conservazione dei beni culturali;
        * storia e conservazione dei beni culturali;
      b) Lauree  specialistiche di cui all'ordinamento introdotto dal
decreto  ministeriale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  in una delle
seguenti   classi  di  cui  al  decreto  ministeriale  del  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
28 novembre  2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001: 12/S - 17/S - 18/S - 87/S - 95/S
- 96/S.
    4.  Aver  frequentato  per almeno un anno un corso post-laurea di
specializzazione  o  perfezionamento o dottorato di ricerca in storia
dell'arte.
    5. Essere fisicamente idonei all'impiego.
    6. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti
tassativamente  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.
    7.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con riserva. In ogni
momento  della  procedura,  con provvedimento motivato, potra' essere
disposta   l'esclusione   dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.