Art. 5.
                          Titoli valutabili
    1.  Per la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 50 punti,
si fa riferimento alle seguenti categorie:
      a) specializzazione    post-laurea   o   seconda   laurea   con
particolare   riguardo   a   quelle   afferenti   per   materia  alla
professionalita' per cui si concorre: fino a punti 8.
    Per «specializzazione post-laurea» si intendono:
      * specializzazione  successiva  al  diploma  di  laurea  di cui
all'ordinamento precedente al decreto ministeriale n. 509/1999 citato
nelle premesse;
      * specializzazione  successiva alla laurea specialistica di cui
all'ordinamento  introdotto  con  il  decreto  ministeriale di cui al
punto precedente;
      * dottorato di ricerca;
      * borse CNR, ENEA e di altri enti pubblici di ricerca.
    Sono    valutabili    solo   gli   anni   eccedenti   l'anno   di
specializzazione  richiesto  come requisito di ammissione all'art. 2,
comma 4;
      b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.
    Con esclusione delle attivita' dovute, in ragione della qualifica
professionale  rivestita, quali compiti ordinari di ufficio (quali ad
esempio  progettazione,  direzione lavori, certificazione di regolare
esecuzione  dei  lavori,  collaudi, ecc.) e con particolare riguardo,
invece,  anche fra questi ultimi, per le attivita' che comportino per
l'amministrazione  l'acquisizione di risultati anche tecnologicamente
innovativi elevabili a metodologia di economicita' e di qualita'.
    Ciascun  incarico,  per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento;
      c) incarichi  di  funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici
dirigenziali  e,  in  misura  proporzionalmente  graduata,  incarichi
permanenti  di delega ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001: fino a punti 12.
    Ciascun  incarico,  per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento;.
      d) frequenza di corsi di formazione, con particolare riguardo a
quelli  organizzati  nell'ambito  della pubblica amministrazione, per
materie  afferenti  alla professionalita' per cui si concorre: fino a
punti 2;
      e) incarichi  di  docenza,  con particolare alle docenze svolte
presso  le  universita'  nell'ambito  dei corsi di laurea e presso le
scuole  di alta formazione dell'amministrazione pubblica, per materie
afferenti alla professionalita' per cui si concorre: fino a punti 10;
      f) pubblicazioni     scientifiche    attinenti    all'attivita'
istituzionale   e   lavori   originali  prodotti  nell'interesse  del
servizio: fino a punti 8;
      g) idoneita'     concorsi     dirigenziali    e    abilitazioni
professionali: fino a punti 2.
    2.  Per  i  titoli  di  cui  alle lettere a), b), c), d) ed e) la
valutazione tiene conto prevalentemente della durata dell'incarico, e
comunque   in   misura   direttamente   proporzionale   alla   durata
dell'attivita' stessa.
    3.  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
e'  effettuata  dopo  le  prove  scritte  e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.