Art. 5. Titoli valutabili 1. Per la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 50 punti, si fa riferimento alle seguenti categorie: a) specializzazione post-laurea o seconda laurea con particolare riguardo a quelle afferenti per materia alla professionalita' per cui si concorre: fino a punti 8. Per «specializzazione post-laurea» si intendono: * specializzazione successiva al diploma di laurea di cui all'ordinamento precedente al decreto ministeriale n. 509/1999 citato nelle premesse; * specializzazione successiva alla laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto con il decreto ministeriale di cui al punto precedente; * dottorato di ricerca; * borse CNR, ENEA e di altri enti pubblici di ricerca. Sono valutabili solo gli anni eccedenti l'anno di specializzazione richiesto come requisito di ammissione all'art. 2, comma 4; b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8. Con esclusione delle attivita' dovute, in ragione della qualifica professionale rivestita, quali compiti ordinari di ufficio (quali ad esempio progettazione, direzione lavori, certificazione di regolare esecuzione dei lavori, collaudi, ecc.) e con particolare riguardo, invece, anche fra questi ultimi, per le attivita' che comportino per l'amministrazione l'acquisizione di risultati anche tecnologicamente innovativi elevabili a metodologia di economicita' e di qualita'. Ciascun incarico, per essere valutato, deve essere accompagnato dalla attestazione di effettivo svolgimento; c) incarichi di funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici dirigenziali e, in misura proporzionalmente graduata, incarichi permanenti di delega ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001: fino a punti 12. Ciascun incarico, per essere valutato, deve essere accompagnato dalla attestazione di effettivo svolgimento;. d) frequenza di corsi di formazione, con particolare riguardo a quelli organizzati nell'ambito della pubblica amministrazione, per materie afferenti alla professionalita' per cui si concorre: fino a punti 2; e) incarichi di docenza, con particolare alle docenze svolte presso le universita' nell'ambito dei corsi di laurea e presso le scuole di alta formazione dell'amministrazione pubblica, per materie afferenti alla professionalita' per cui si concorre: fino a punti 10; f) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attivita' istituzionale e lavori originali prodotti nell'interesse del servizio: fino a punti 8; g) idoneita' concorsi dirigenziali e abilitazioni professionali: fino a punti 2. 2. Per i titoli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la valutazione tiene conto prevalentemente della durata dell'incarico, e comunque in misura direttamente proporzionale alla durata dell'attivita' stessa. 3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.