Art. 7. Graduatoria e documenti di rito 1. La graduatoria di merito del concorso, formata sommando la valutazione dei titoli ed il punteggio complessivo delle prove d'esame, sara' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nella Rete privata virtuale del Ministero e sul Bollettino ufficiale del Ministero. 2. In caso di parita' di punteggio, trova applicazione l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse. In caso di ulteriore parita', e' preferito il candidato in possesso della minore eta' anagrafica. 3. Dalla data di pubblicazione nella Rete privata virtuale del Ministero decorre il termine per eventuali impugnative. 4. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione il certificato medico in bollo rilasciato dalla ASL di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di dirigente.