Art. 12. Disposizioni finali Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.