Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione   esaminatrice,   da  nominarsi  con  successivo
provvedimento,  sara'  costituita  in  conformita' delle disposizioni
contenute  nell'art. 9  del  Decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive  modificazioni, nonche' negli
articoli 35,  comma  3,  lettera e), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
    Almeno   un   terzo   dei  posti  di  componente  delle  predette
commissioni,  salva  motivata  indisponibilita', sara' riservato alle
donne.