Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sara' costituita in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' negli articoli 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Almeno un terzo dei posti di componente delle predette commissioni, salva motivata indisponibilita', sara' riservato alle donne.