Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    I  vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  a  stipulare,  in  conformita'  a  quanto  previsto dal
vigente  C.C.N.L.  relativo  al  personale  del  comparto  degli Enti
pubblici non economici il contratto individuale di lavoro subordinato
a  tempo  determinato  e  con  regime  di  impegno a tempo pieno, per
l'assunzione   nella   posizione   ordinamentale   C1   del   profilo
amministrativo.  Agli  assunti  in  servizio  verra'  corrisposta  la
retribuzione  prevista  dal vigente C.C.N.L. per la area funzionale C
posizione economica C1.
    Il  vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto alla stipula del
contratto. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al
termine  assegnato  per  comprovati  e gravi impedimenti, gli effetti
economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
    I   vincitori   potranno,  in  luogo  della  presentazione  della
documentazione   prevista  a  pena  di  decadenza  per  l'assunzione,
sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    L'Amministrazione  procede,  ai  sensi  del  predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica,  ad  effettuare  in  qualunque momento
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese e sottoscritte dal vincitore.
    Il  vincitore  dovra', inoltre, produrre il certificato medico di
idoneita'  specifica  al posto da ricoprire rilasciato dal competente
Servizio Sanitario Nazionale.
    Il  provvedimento di decadenza dall'assunzione viene determinato,
oltre  che  per i motivi previsti dai commi precedenti o comunque per
l'insussistenza dei requisiti precisati nel bando del concorso, anche
per la mancata presentazione in servizio da parte dell'interessato.
    Non  si  procedera'  all'instaurazione del rapporto di lavoro nei
confronti  di  candidati  che  abbiano  superato  il  limite  di eta'
previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.
    Il  dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova  della  durata  di  quattro  mesi.  Ai  fini del compimento del
predetto   periodo  di  prova  si  terra'  conto  del  solo  servizio
effettivamente  prestato.  Decorso  il  suddetto periodo senza che il
rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto  da una delle due parti, il
dipendente  si  intendera'  confermato  in servizio per il periodo di
durata  del  contratto  a  tempo  determinato.  In  caso  di giudizio
sfavorevole,  il  rapporto  di  lavoro si risolvera' senza obbligo di
preavviso.