Art. 9. Assunzione in servizio I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto degli Enti pubblici non economici il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e con regime di impegno a tempo pieno, per l'assunzione nella posizione ordinamentale C1 del profilo amministrativo. Agli assunti in servizio verra' corrisposta la retribuzione prevista dal vigente C.C.N.L. per la area funzionale C posizione economica C1. Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio. I vincitori potranno, in luogo della presentazione della documentazione prevista a pena di decadenza per l'assunzione, sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'Amministrazione procede, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica, ad effettuare in qualunque momento idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese e sottoscritte dal vincitore. Il vincitore dovra', inoltre, produrre il certificato medico di idoneita' specifica al posto da ricoprire rilasciato dal competente Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento di decadenza dall'assunzione viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai commi precedenti o comunque per l'insussistenza dei requisiti precisati nel bando del concorso, anche per la mancata presentazione in servizio da parte dell'interessato. Non si procedera' all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti di candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di prova della durata di quattro mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio per il periodo di durata del contratto a tempo determinato. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera' senza obbligo di preavviso.