Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Con  la  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro a tempo
indeterminato  i vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso
di  tutti  i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella posizione
economica  iniziale  della  categoria a cui si riferisce il concorso,
con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'Amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova, che non puo' essere rinnovato o prorogato
alla  scadenza,  ha  la durata di tre mesi. Ai fini del compimento di
tale   periodo,   si   terra'   conto   esclusivamente  del  servizio
effettivamente prestato.
    Decorsa  la  meta' di tale periodo, ciascuna delle parti puo', in
qualsiasi  momento,  recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
ne'  di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente
motivato,  produce  i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica
alla controparte.
    In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'  e  gli  emolumenti  per le giornate di ferie
maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
    L'Amministrazione  universitaria  si  riserva  la possibilita' di
utilizzare  le  graduatorie dei suddetti concorsi per l'assunzione di
personale   a   tempo   determinato  secondo  le  finalita'  indicate
nell'art. 19 del C.C.N.L. Comparto Universita' 9 agosto 2000.