Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  ai  suddetti concorsi e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
      a) titolo di studio indicato per ciascun concorso.
    Inoltre,  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art. 84  della legge
n. 312/1980,  possono  partecipare  alle procedure concorsuali di cui
all'art. 1:
      per  la  copertura  di  posti di categoria D dell'area tecnica,
tecnico-scientifica    ed    elaborazione    dati,    il    personale
tecnico-amministrativo  in  servizio  a tempo indeterminato presso le
Universita'  e/o gli Istituti di istruzione universitaria che risulti
inquadrato  da  almeno  cinque  anni senza demerito nella categoria C
della medesima area (o ex qualifiche ivi confluite: sesta e settima),
anche  in  deroga  al  possesso del titolo di studio richiesto per la
partecipazione  al  concorso,  e  comunque  in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
      per  la  copertura  di  posti di categoria C dell'area tecnica,
tecnico-scientifica    ed    elaborazione   dati   ovvero   dell'area
amministrativa    ovvero    dell'area   biblioteche,   il   personale
tecnico-amministrativo  in  servizio  a tempo indeterminato presso le
Universita'  e/o gli Istituti di istruzione universitaria che risulti
inquadrato  da  almeno  cinque  anni senza demerito nella categoria B
della medesima area (o ex qualifiche ivi confluite: quarta e quinta),
indipendentemente  dal possesso del titolo di studio richiesto per la
partecipazione  al  concorso,  e  comunque  in possesso di diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita' economica europea;
      c) godimento dei diritti politici e civili;
      d) l'elettorato attivo;
      e)  non aver riportato alcuna condanna penale che comporterebbe
il licenziamento da parte di questa Amministrazione;
      f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      g)  non  essere  stato  destituito  o  dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 174/1994,  i  cittadini  degli  Stati membri dell'Unione
europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
      godere   dei   diritti   civili   e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di   tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.  La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera'
l'esclusione  dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento,
con  provvedimento  motivato  dal  direttore amministrativo, ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996.
    I    candidati    sono    ammessi   al   concorso   con   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
    L'Universita'  garantisce, altresi', l'applicazione delle riserve
previste  dalle  disposizioni  normative  vigenti,  con riguardo alle
categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.