Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione ai suddetti concorsi e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio indicato per ciascun concorso. Inoltre, ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge n. 312/1980, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui all'art. 1: per la copertura di posti di categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le Universita' e/o gli Istituti di istruzione universitaria che risulti inquadrato da almeno cinque anni senza demerito nella categoria C della medesima area (o ex qualifiche ivi confluite: sesta e settima), anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, e comunque in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; per la copertura di posti di categoria C dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ovvero dell'area amministrativa ovvero dell'area biblioteche, il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le Universita' e/o gli Istituti di istruzione universitaria che risulti inquadrato da almeno cinque anni senza demerito nella categoria B della medesima area (o ex qualifiche ivi confluite: quarta e quinta), indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, e comunque in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro della Comunita' economica europea; c) godimento dei diritti politici e civili; d) l'elettorato attivo; e) non aver riportato alcuna condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione; f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; g) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato dal direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996. I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. L'Universita' garantisce, altresi', l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.