Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  di  concorso,  le  commissioni giudicatrici
redigono  per  ciascun  concorso  la  graduatoria  di  merito secondo
l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun
candidato,  risultanti  dalla  somma  della  media dei voti riportati
nelle due prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
    Ai  fini della formulazione della graduatoria finale di merito si
terra'  conto,  altresi',  secondo  quanto  previsto  dall'art. 7 del
presente  bando,  dei titoli di preferenza e/o di precedenza, nonche'
delle riserve di posto previste all'art. 1, secondo quanto dichiarato
dai singoli candidati nelle domande di partecipazione.
    Per   ciascun   concorso,   con   provvedimento   del   direttore
amministrativo  saranno  approvati  gli  atti concorsuali, nonche' la
graduatoria finale di merito, e dichiarati i vincitori del concorso.
    La  graduatoria  finale  di  ciascun  concorso  sara'  pubblicata
mediante  affissione  all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di Salerno, presso la sede del rettorato.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
    Le  graduatorie  restano  efficaci per un termine di ventiquattro
mesi   dalla   data  della  predetta  pubblicazione  per  l'eventuale
copertura  di  posti  che  dovessero  risultare  vacanti  o  rendersi
successivamente disponibili.