Art. 8. Graduatoria di merito Espletate le prove di concorso, le commissioni giudicatrici redigono per ciascun concorso la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. Ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito si terra' conto, altresi', secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente bando, dei titoli di preferenza e/o di precedenza, nonche' delle riserve di posto previste all'art. 1, secondo quanto dichiarato dai singoli candidati nelle domande di partecipazione. Per ciascun concorso, con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti concorsuali, nonche' la graduatoria finale di merito, e dichiarati i vincitori del concorso. La graduatoria finale di ciascun concorso sara' pubblicata mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Salerno, presso la sede del rettorato. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative. Le graduatorie restano efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.