Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    I  candidati  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di merito
saranno  invitati,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
stipulare,  in  conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. - Comparto
Universita',  un  contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
    I  vincitori  saranno  tenuti  a  presentare,  entro  il  termine
perentorio  di trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato
contratto di lavoro, i sottoelencati documenti:
      1)  certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro
rilasciato  dall'Azienda sanitaria locale, da un medico militare o da
un  ufficiale  sanitario e attestante la sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano  mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno
menomazioni   fisiche   e'  richiesta,  altresi',  una  dichiarazione
dell'ufficiale  sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e
il  grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla
salute  ed  alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti;
      2)  eventuale  certificato attestante il possesso, in base alle
vigenti disposizioni, del diritto alla riserva di posti;
      3) fotografia recente.
    All'atto  della  stipula  del  contratto  individuale di lavoro i
vincitori di concorso dovranno rendere, altresi', su apposito modello
predisposto   dall'Ufficio   personale   tecnico-amministrativo,  una
dichiarazione  sostitutiva su fatti e qualita' personali ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000  e, inoltre,
dovra'    sottoscrivere   una   dichiarazione,   sotto   la   propria
responsabilita',  salvo  quanto  disposto  dall'art. 18, comma 8, del
C.C.N.L.  - Comparto Universita', stipulato in data 9 agosto 2000, di
non  avere  altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
nell'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001.
    Nel  contratto  di  lavoro  dovra'  essere,  inoltre, specificato
l'impegno  da  parte  del  lavoratore  a non richiedere trasferimenti
presso   altre  amministrazioni  del  comparto  universita'  o  altra
pubblica  amministrazione  ne' a partecipare a procedure di mobilita'
indette  da  altre  amministrazione  del  comparto per un periodo non
inferiore  a  cinque anni a decorrere dalla data di presa di servizio
presso l'Universita' degli studi di Salerno.
    Per i diversamente abili si procedera' ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 104/1992.