Art. 9. Presentazione dei documenti di rito I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. - Comparto Universita', un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I vincitori saranno tenuti a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto di lavoro, i sottoelencati documenti: 1) certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro rilasciato dall'Azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi', una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti; 2) eventuale certificato attestante il possesso, in base alle vigenti disposizioni, del diritto alla riserva di posti; 3) fotografia recente. All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro i vincitori di concorso dovranno rendere, altresi', su apposito modello predisposto dall'Ufficio personale tecnico-amministrativo, una dichiarazione sostitutiva su fatti e qualita' personali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, inoltre, dovra' sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilita', salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del C.C.N.L. - Comparto Universita', stipulato in data 9 agosto 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001. Nel contratto di lavoro dovra' essere, inoltre, specificato l'impegno da parte del lavoratore a non richiedere trasferimenti presso altre amministrazioni del comparto universita' o altra pubblica amministrazione ne' a partecipare a procedure di mobilita' indette da altre amministrazione del comparto per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di presa di servizio presso l'Universita' degli studi di Salerno. Per i diversamente abili si procedera' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992.