Art. 11. Borsa di studio Gli ammessi al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. In caso di parita' di merito prevale il candidato di piu' giovane eta'. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura non inferiore al 50 % nel caso di periodi di soggiorno all'estero per motivate ragioni di studio. I periodi di soggiorno all'estero non potranno, in ogni caso, superare la meta' della durata del corso di dottorato. La borsa di studio e' erogata in rate bimestrali posticipate. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, su proposta del Collegio dei docenti. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.