Art. 11.

                           Borsa di studio

    Gli  ammessi al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
    In caso di parita' di merito prevale il candidato di piu' giovane
eta'.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al
lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato nella misura non
inferiore  al  50  %  nel caso di periodi di soggiorno all'estero per
motivate  ragioni  di  studio.  I periodi di soggiorno all'estero non
potranno,  in  ogni caso, superare la meta' della durata del corso di
dottorato.
    La borsa di studio e' erogata in rate bimestrali posticipate.
    La   borsa   di   studio  e'  confermata  per  l'anno  accademico
successivo,  previo mantenimento dei requisiti di merito, su proposta
del Collegio dei docenti.
    Le  borse  di  studio non sono cumulabili con altre borse erogate
allo stesso titolo.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.