Art. 8. Ammissione I candidati sono ammessi al dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.