Art. 4.
                          Titoli valutabili
    1.  Ai  sensi  dell'art. 7  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
                                          fino a un massimo di punti:

      a) attivita' lavorativa comunque prestata presso            |
l'Universita' o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per    |
ogni bimestre fino ad un massimo di punti 9)                      |
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        ulteriore punteggio per attivita' svolte presso           |
l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3)    |12
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      b) idoneita' a precedenti procedure selettive della         |
categoria di riferimento o superiori                              |6
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      c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore     |
titolo di studio, compresi specializzazioni post-laurea, master,  |
dottorato ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con |
esame finale, pubblicazioni                                       |12

    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora  lo  svolgimento  di  prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.