Art. 10.

                         Valutazione titoli

    1.  La  Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati  idonei  al termine delle prove e degli accertamenti di cui
ai  precedenti  articoli 7,  8  e 9 del presente decreto. I titoli da
valutare  ed  i  relativi punteggi da attribuire sono riportati nella
tabella in allegato «C» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
    2.  A  ciascun  concorrente cosi' come previsto nella tabella «D»
allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, citato nelle
premesse  -  non  potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole
categorie  di  titoli  o  per  il  complesso dei titoli posseduti, un
punteggio  superiore  a quello riportato nel medesimo allegato «C» di
cui al precedente comma 1, del presente articolo.
    3.  Detti  titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del  termine di presentazione delle domande. E' onere del concorrente
fornire  informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti
ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione. A
tal   fine   potra'  essere  prodotta  a  corredo  della  domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.