Art. 12.

                               Nomina

    1. Il vincitore del concorso e' reinquadrato nella Banda musicale
della  Marina.  All'atto  della  nomina  a  maestro vice direttore e'
nominato  sottotenente  di  vascello in servizio permanente del ruolo
speciale  del  Corpo  di  stato maggiore. L'anzianita' assoluta sara'
fissata  dal decreto Presidenziale di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
    2.  Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso del requisito della
condotta  e  delle qualita' morali di cui al precedente art. 2, comma
2, lettera b).
    3.   L'Ufficiale  sara'  inviato  ad  assumere  servizio  in  via
provvisoria   sotto   riserva   dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti per la nomina, e dovra' frequentare un corso di
formazione  militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore
a  90  (novanta)  giorni  presso  l'Accademia navale. Sara' esonerato
dalla  frequenza  del  corso  stesso  chi,  alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
fosse  in  servizio  quale  ufficiale  della  Marina. Sara', inoltre,
dichiarato  rinunciatario e, quindi, non ammesso al corso, chi non si
presentera'  il  giorno della convocazione. In caso di impossibilita'
ad  ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza
maggiore  comunicata  entro  la  data  di prevista presentazione alla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali  - 3ª Sezione, viale dell'Esercito
n. 186  -  00143  Roma  (fax.  n. 06/50232774), la Direzione generale
medesima,  riconosciuta  la  validita'  del  motivo  addotto,  potra'
concedere un differimento della data di presentazione.
    4.  A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
chi  si  trova  nella  posizione di militare in servizio o in congedo
sara'  cancellato  dal  ruolo  di appartenenza a cura della Direzione
generale per il personale militare.
    5.  All'atto  dell'assunzione  in servizio, ai sensi dell'art. 7,
comma 5,   del   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
l'ufficiale dovra' contrarre una ferma di cinque anni.