Art. 14. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti dal concorso, dall'eventuale corso di formazione militare e tecnico-professionale, nonche' dichiarare il vincitore decaduto dalla nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della Banda musicale della Marina, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante l'eventuale corso, ovvero dopo la predetta nomina.