Art. 14.

                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal   concorso,   dall'eventuale   corso  di  formazione  militare  e
tecnico-professionale, nonche' dichiarare il vincitore decaduto dalla
nomina  a  sottotenente  di vascello in servizio permanente del ruolo
speciale  del  Corpo  di stato maggiore, maestro vice direttore della
Banda  musicale  della  Marina,  qualora  il  difetto,  anche  di uno
soltanto,  dei  prescritti  requisiti  venisse  accertato  durante le
selezioni, durante l'eventuale corso, ovvero dopo la predetta nomina.