Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, i
cittadini italiani che:
      a)  abbiano  compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 40°
alla  data  di  scadenza  del termine di presentazione delle domande.
Solo  per  gli  orchestrali  della  banda  musicale  della  Marina si
prescinde  dai  medesimi limiti di eta'. Eventuali aumenti dei limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai   pubblici   impieghi   non   si   applicano  ai  limiti  di  eta'
sopraindicati;
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      c) godano dei diritti civili e politici;
      d)  non  siano  di  statura  inferiore a metri 1,65 se di sesso
maschile, a metri 1,61 se di sesso femminile;
      e)  siano in possesso di uno dei titoli di studio avente durata
quinquennale  che consente l'iscrizione all'Universita', ovvero di un
titolo  di  studio  avente  durata  quadriennale, integrato dal corso
annuale  previsto  per  l'accesso  all'Universita'  dall'art. 1 della
legge   11 dicembre   1969,  n. 910  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo di studio
all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo
di  studio  previsto  in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli
Studi a loro scelta;
      f)  siano  in possesso del diploma di strumentazione per banda,
conseguito  in  un  conservatorio statale o in altro analogo Istituto
legalmente riconosciuto;
      g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate  o  di  polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
      h)  non  siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
      i) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a  misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili  con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale.
    2.  Il  conferimento,  al  concorrente  vincitore, della nomina a
sottotenente  di  vascello  in servizio permanente del ruolo speciale
del  Corpo  di  stato  maggiore,  maestro  vice direttore della banda
musicale  della  Marina  e  l'eventuale ammissione alla frequenza del
corso   di   formazione   militare   e   tecnico-professionale   sono
subordinati:
      a) al  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica ed
attitudinale  al  servizio  militare  per  la  nomina ad ufficiale in
servizio permanente della Marina. Detta idoneita' sara' accertata con
le  modalita'  indicate  nei  successivi  articoli 7 e 8 del presente
decreto;
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta
e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
    3.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto previsto per
quello  di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera a), devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione  indicato nel successivo art. 3. I
medesimi  e  quelli  di  cui  al  precedente  comma 2 dovranno essere
mantenuti  fino  alla  nomina  a sottotenente di vascello in servizio
permanente  del  ruolo  speciale del Corpo di stato maggiore, maestro
vice direttore della banda musicale della Marina.