Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani che: a) abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 40° alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Solo per gli orchestrali della banda musicale della Marina si prescinde dai medesimi limiti di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano ai limiti di eta' sopraindicati; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) godano dei diritti civili e politici; d) non siano di statura inferiore a metri 1,65 se di sesso maschile, a metri 1,61 se di sesso femminile; e) siano in possesso di uno dei titoli di studio avente durata quinquennale che consente l'iscrizione all'Universita', ovvero di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli Studi a loro scelta; f) siano in possesso del diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo Istituto legalmente riconosciuto; g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; h) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (se di sesso maschile); i) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale. 2. Il conferimento, al concorrente vincitore, della nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda musicale della Marina e l'eventuale ammissione alla frequenza del corso di formazione militare e tecnico-professionale sono subordinati: a) al possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in servizio permanente della Marina. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto; b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 3. I medesimi e quelli di cui al precedente comma 2 dovranno essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda musicale della Marina.