Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la Commissione per l'eventuale prova di preselezione, per gli esami di concorso e per gli esperimenti pratici, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale di merito; b) la Commissione per gli accertamenti sanitari. c) la Commissione per l'accertamento attitudinale; d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale della Marina di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; un insegnante di strumentazione per banda presso un Conservatorio statale, membro; il maestro direttore della banda musicale della Marina, membro; un dipendente civile dell'Amministrazione difesa appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; due ufficiali specialisti della Marina militare, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori ovvero di psicologi convenzionati. 5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.