Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la  Commissione  per  l'eventuale prova di preselezione, per
gli  esami  di  concorso  e  per  gli  esperimenti  pratici,  per  la
valutazione  dei  titoli e per la formazione della graduatoria finale
di merito;
      b) la Commissione per gli accertamenti sanitari.
      c) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
      d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
    2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      un   ufficiale   della   Marina   di   grado  non  inferiore  a
Contrammiraglio  in  servizio permanente o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
      un   insegnante   di   strumentazione   per   banda  presso  un
Conservatorio statale, membro;
      il maestro direttore della banda musicale della Marina, membro;
      un  dipendente  civile dell'Amministrazione difesa appartenente
all'area  funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto di voto.
    3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
      un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    4.  La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
      un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
      due ufficiali specialisti della Marina militare, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti periti selettori ovvero di psicologi convenzionati.
    5.  La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
composta da:
      un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    Tali  ufficiali  dovranno  essere  diversi  da quelli che abbiano
fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.