Art. 8.

                      Accertamento attitudinale

    1.   Al   termine  degli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a  cura  della  Commissione  di  cui  al  precedente art. 5, comma 1,
lettera   c),   agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di  prove  (test,  questionari, prove di
performance,  colloquio  individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine dell'inserimento in Forza
armata.   Tale   valutazione   si  articolera'  nelle  seguenti  aree
d'indagine:
      area  del  pensiero:  capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita'  del  pensiero,  capacita'  di attenzione/concentrazione,
progettazione, apprendimento;
      area  della  modulazione  affettiva e relazionale: capacita' di
modulare  la  sfera  affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima,   capacita'   relazionali   e   prevalenti   modalita'  di
rapportarsi  con  gli  altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
      area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli
di   attivita',  di  rendimento,  di  iniziativa  e  di  aspirazione,
tolleranza  allo  stress,  capacita'  di  lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
      area   motivazionale:  aspettative  professionali,  livello  di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa.
    2. L'esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per
iscritto,  agli  interessati,  a  cura della Commissione. Il giudizio
riportato  negli  accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
    3. La  Commissione  per  gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire,  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare I
Reparto   1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  3ª  Sezione,  Viale
dell'Esercito 186 00143 Roma, i verbali degli accertamenti effettuati
entro  il  terzo  giorno  lavorativo  dalla data di completamento dei
medesimi.