Art. 8. Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine dell'inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento; area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il ruolo istituzionale; area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso di autoefficacia; area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa. 2. L'esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati, a cura della Commissione. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far pervenire, alla Direzione generale per il personale militare I Reparto 1ª Divisione reclutamento ufficiali 3ª Sezione, Viale dell'Esercito 186 00143 Roma, i verbali degli accertamenti effettuati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.