Art. 9.

                    Esami ed esperimenti pratici

    1.  I  concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed
all'accertamento  attitudinale,  saranno  convocati,  a mezzo lettera
raccomandata  con  ricevuta di ritorno, per sostenere gli esami e gli
esperimenti  pratici di seguito specificati, nella sede, nel giorno e
nell'ora  in  essa stabiliti (l'ora riportata nel medesimo calendario
sara'  quella  dell'orario  ufficiale), muniti di valido documento di
riconoscimento di cui al precedente art. 4, comma 2:
      a) tre  prove  scritte su temi individuati dalla Commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., cosi' distinte:
    armonizzazione  a quattro parti di un passo musicale, da svolgere
nel tempo massimo di 8 (otto) ore;
    composizione  di  una  marcia militare per pianoforte con qualche
accenno  strumentale,  da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto)
ore;
    strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da
svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto) ore.
    I  concorrenti  dovranno  portare  l'occorrente  per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
    Coloro  che  risulteranno  assenti al momento dell'appello, anche
per  causa  di  forza  maggiore,  saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
    Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 citato nelle premesse.
    Le  prove  di  cui  al  presente  comma  si intenderanno superate
qualora il concorrente abbia riportato in ciascuna prova il punteggio
minimo di 12/20;
      b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
        tecnica   di   tutti  gli  strumenti  compresi  nell'organico
strumentale;
        vari tipi di partitura;
        impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale.
    Alla  medesima prova, che avra' luogo nei giorni e nella sede che
saranno  comunicati  agli  interessati  con  lettera  raccomandata  o
telegramma,  saranno ammessi i concorrenti risultati idonei a tutte e
tre  le  prove scritte di cui alla precedente lettera a) del presente
articolo;
    La  prova  si  intendera'  superata  qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20;
      c) prova   pratica   che   consistera'  nella  concertazione  e
direzione  di  uno  o  piu'  brani scelti dalla Commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), e lasciati a disposizione del
concorrente per il tempo stabilito dalla Commissione medesima.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  tale  prova  solo  i  concorrenti
risultati  idonei  alla prova orale di cui alla precedente lettera b)
del presente articolo.
    La  prova  si  intendera'  superata  qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20.