Art. 9. Esami ed esperimenti pratici 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed all'accertamento attitudinale, saranno convocati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per sostenere gli esami e gli esperimenti pratici di seguito specificati, nella sede, nel giorno e nell'ora in essa stabiliti (l'ora riportata nel medesimo calendario sara' quella dell'orario ufficiale), muniti di valido documento di riconoscimento di cui al precedente art. 4, comma 2: a) tre prove scritte su temi individuati dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., cosi' distinte: armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere nel tempo massimo di 8 (otto) ore; composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto) ore; strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto) ore. I concorrenti dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'appello, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 citato nelle premesse. Le prove di cui al presente comma si intenderanno superate qualora il concorrente abbia riportato in ciascuna prova il punteggio minimo di 12/20; b) prova orale vertente sulle seguenti materie: tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale; vari tipi di partitura; impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale. Alla medesima prova, che avra' luogo nei giorni e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma, saranno ammessi i concorrenti risultati idonei a tutte e tre le prove scritte di cui alla precedente lettera a) del presente articolo; La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia riportato una votazione minima di 12/20; c) prova pratica che consistera' nella concertazione e direzione di uno o piu' brani scelti dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), e lasciati a disposizione del concorrente per il tempo stabilito dalla Commissione medesima. Saranno ammessi a sostenere tale prova solo i concorrenti risultati idonei alla prova orale di cui alla precedente lettera b) del presente articolo. La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia riportato una votazione minima di 12/20.