Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A) completato un periodo triennale di attivita' tecnica subordinata, anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990); B) completato un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990); C) completato un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990); D) completato un periodo biennale di pratica durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990). Il periodo biennale di formazione e lavoro ed il periodo di pratica biennale devono essere stati svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista con attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio; E) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere in relazione al diploma posseduto (specializzazione) (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: F) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); G) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).