Art. 4.
         Domande di ammissione - Modalita' di presentazione
                        Termine - Esclusioni
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito  e  redatta  secondo  le  modalita' stabilite dal successivo
art. 5,  soltanto  all'istituto,  indicato  nella predetta tabella A,
ubicato  nella  provincia  (ad  eccezione  di  Agrigento per la quale
l'istituto sede d'esame e' quello di Caltanissetta) sede del collegio
competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione (art.
1, comma 4, regolamento).
    2.  Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico  sede  d'esame  ed  inviate al detto collegio, si considerano
prodotte  in  tempo  utile  purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande  con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
    4.  L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.