Art. 6.
             Preferenza e precedenza a parita' di merito
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito sono appresso elencate.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
la selezione;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      21)  coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del  31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
1996,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  Ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni,  decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale,
i  documenti  in  originale o in copia autenticata, in carta semplice
ovvero  le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2001, attestanti
il  possesso  dei titoli di preferenza a parita' di valutazione, gia'
indicati  nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.