Art. 8.
                   Approvazione della graduatoria
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale  di  questo  Ateneo.  Di  tale affissione sara' dato avviso
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale. Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.
    La graduatoria e' valida fino alla scadenza dei ventiquattro mesi
successivi   alla  data  di  pubblicazione  all'albo  d'Ateneo  della
graduatoria stessa.
    L'Ateneo  stipulera'  contratti  di  lavoro  con  i vincitori del
concorso  nel  rispetto  dei  vincoli  posti  alle  assunzioni  delle
Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa.
    L'Ateneo,  inoltre,  si  riserva di utilizzare la graduatoria per
eventuali  altre  esigenze  anche  con  contratti  di  lavoro a tempo
determinato.
    Non si da' luogo a dichiarazione d'idoneita' ai concorsi.