Art. 15. Incompatibilita' 1. L'iscrizione al corso di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 2. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il Collegio dei docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal Collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita' lavorativa di natura non occasionale, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.