Art. 8.

                  Ammissione al corso di dottorato

    1.  Il  Direttore,  con  proprio  decreto, accerta la regolarita'
degli  atti  concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente  a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
    2.  I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato secondo
l'ordine  della  graduatoria  e  fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso  di  dottorato.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso
di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati.
    4.   I   candidati  stranieri  residenti  all'estero,  che  siano
dichiarati  idonei  al  termine  della procedura concorsuale prevista
dall'art. 7,  sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso di dottorato nel limite dei posti ad essi riservati.