Art. 11.
    La  commissione  esaminatrice  procede, previa determinazione dei
criteri   di   massima,  all'esame  dei  titoli  di  merito  indicati
nell'art. 4.
    Ogni  commissario  dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso  dei  titoli. Non puo' partecipare alle successive prove di
esame  il  candidato  che non abbia ottenuto un minimo di venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.