Art. 12.
    Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
    Le  prove  scritte  consistono  nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
      1) diritto privato;
      2) diritto amministrativo;
      3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
      4) diritto amministrativo (prova pratica).
    Ai  fini  della  valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
    Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali abbiano
ottenuto  una  media  di  almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle  prove  scritte,  purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
    La  prova  orale  verte,  oltre  che  sulle  materie  delle prove
scritte,  sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto
processuale  civile  e  penale, sul diritto internazionale pubblico e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
    Nella  prova  orale  i  candidati  debbono  riportare non meno di
quaranta cinquantesimi.
    Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
    La  valutazione  complessiva  e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna  delle  prove  scritte  e  dei punti della prova orale. Alla
somma  dei  punti  riportati  per  i titoli e per le prove scritte ed
orali  la  commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.