Art. 13.
    Sono  dichiarati  vincitori  del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
    A  parita'  di  merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
    La  graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati  idonei  sono  approvate  con  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei  requisiti  per  l'ammissione  alla qualifica di referendario del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali.