Art. 11.

       Termini della consegna, penali, modalita' di pagamento

    L'opera dovra' essere consegnata e posizionata in loco, entro tre
mesi dalla data dell'incarico, a cura e spese dell'artista e sotto il
controllo del responsabile del procedimento. Eventuali danni arrecati
alla  struttura  edilizia, a qualsiasi altro elemento architettonico,
agli  impianti  o  danni arrecati a terzi, a causa della collocazione
dell'opera saranno a carico dell'artista.
    Per  ogni  giorno  di  ritardo  nella consegna, l'Amministrazione
applichera'  una  penale  pari  allo  0,5%  del compenso previsto per
l'opera, che sara' trattenuta dal pagamento dell'importo stabilito.
    Quanto alle modalita' di pagamento, trattandosi di fondi perenti,
non si fara' luogo alla corresponsione di acconti e si provvedera' al
pagamento  non  appena  si saranno resi disponibili i fondi a seguito
della  reiscrizione  in  bilancio secondo le norme di contabilita' di
Stato.
    Trascorsi  inutilmente  trenta  giorni  dal  termine di consegna,
l'Amministrazione  considerera'  decaduto  ogni impegno con l'artista
inadempiente.