Art. 11. Termini della consegna, penali, modalita' di pagamento L'opera dovra' essere consegnata e posizionata in loco, entro tre mesi dalla data dell'incarico, a cura e spese dell'artista e sotto il controllo del responsabile del procedimento. Eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento architettonico, agli impianti o danni arrecati a terzi, a causa della collocazione dell'opera saranno a carico dell'artista. Per ogni giorno di ritardo nella consegna, l'Amministrazione applichera' una penale pari allo 0,5% del compenso previsto per l'opera, che sara' trattenuta dal pagamento dell'importo stabilito. Quanto alle modalita' di pagamento, trattandosi di fondi perenti, non si fara' luogo alla corresponsione di acconti e si provvedera' al pagamento non appena si saranno resi disponibili i fondi a seguito della reiscrizione in bilancio secondo le norme di contabilita' di Stato. Trascorsi inutilmente trenta giorni dal termine di consegna, l'Amministrazione considerera' decaduto ogni impegno con l'artista inadempiente.