Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando  di concorso, consultabile nel
seguente                           sito                          WEB:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm,        le
pubblicazioni  che  il  candidato  ritenga  utile  presentare  per la
valutazione  comparativa  e che siano state indicate nella domanda ai
sensi  del  punto  d)  dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero consegnate a mano
previo  accordo  con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se  previsto,  indicato  nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della  facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i  suoi  lavori  (cd.  sede  concorsuale),  entro trenta giorni dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  presente  decreto
costitutivo  delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai   componenti   la   commissione   presso   il  proprio  Ateneo  di
appartenenza.
    Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono
la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il
Bando   di  concorso  preveda  un  numero  massimo  di  pubblicazioni
(didattiche  e/o  scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero
di  pubblicazioni  superiore a quello indicato nel bando di concorso,
al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del
presente  decreto rettorale) si raccomanda di controllare l'esistenza
o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto
dello stesso al momento della spedizione.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:   l'Universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  Amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  Commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.