Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  presente  decreto rettorale decorrono i trenta giorni
previsti  dall'articolo  9  del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.