Art. 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di aggiornamento e di formazione professionale. Le sedi, le modalita' e la durata saranno stabilite dall'Amministrazione. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. Il personale ammesso a frequentare il corso e' cancellato dal ruolo di appartenenza ed assume la qualita' di allievo Sergente perdendo il grado posseduto ed e' soggetto alle norme previste dal «Regolamento interno corsi aggiornamento e formazione professionale ruolo Sergenti». Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si dovessero presentare presso l'Ente indicato nella comunicazione di convocazione nel termine fissato dalla Direzione generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi quindici giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito. La mancata presentazione dovra' essere immediatamente formalizzata alla Direzione generale (via fax al n. 06/517052766), con apposita dichiarazione dell'interessato. La Direzione generale potra' comunque autorizzare, per gravi e motivati impedimenti, preventivamente comunicati dal Comando dell'Ente o Reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso. Al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale i candidati saranno sottoposti ad un esame finale con l'attribuzione di un punteggio massimo acquisibile pari a 100 punti. Il corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude per tutti gli allievi con l'espletamento dell'eventuale ripetizione dell'esame finale per i frequentatori che non dovessero raggiungere votazioni sufficienti nella prima sessione d'esame, secondo le modalita' ed i criteri previsti dal «Regolamento interno corsi Ruolo Sergenti» citato nella premessa. Qualora l'allievo Sergente dovesse perdere detta qualita' o qualora venga confermata la non idoneita' a seguito della ripetizione dell'esame finale, non sara' immesso nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente e verra' reintegrato nel grado precedentemente rivestito ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge ed il tempo trascorso presso le Scuole sara' computato nell'anzianita' di grado.