Art. 10.
          Corso di aggiornamento e formazione professionale
    I  concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui  al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a  concorso  e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di
aggiornamento  e di formazione professionale. Le sedi, le modalita' e
la durata saranno stabilite dall'Amministrazione.
    Gli  interessati  dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento e del codice fiscale.
    Il  personale  ammesso  a  frequentare il corso e' cancellato dal
ruolo  di  appartenenza  ed  assume  la  qualita' di allievo Sergente
perdendo  il  grado  posseduto ed e' soggetto alle norme previste dal
«Regolamento  interno  corsi aggiornamento e formazione professionale
ruolo Sergenti».
    Gli  ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che   non  si  dovessero  presentare  presso  l'Ente  indicato  nella
comunicazione  di  convocazione  nel  termine fissato dalla Direzione
generale,  saranno  considerati  rinunciatari  e  sostituiti, entro i
primi  quindici  giorni  di  corso,  con  altri  candidati idonei che
seguono  nella graduatoria di merito. La mancata presentazione dovra'
essere  immediatamente  formalizzata alla Direzione generale (via fax
al n. 06/517052766), con apposita dichiarazione dell'interessato.
    La  Direzione  generale  potra' comunque autorizzare, per gravi e
motivati   impedimenti,   preventivamente   comunicati   dal  Comando
dell'Ente  o  Reparto  di  appartenenza, gli aspiranti a differire la
presentazione  fino  al  quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
    Al  termine del corso di aggiornamento e formazione professionale
i  candidati saranno sottoposti ad un esame finale con l'attribuzione
di un punteggio massimo acquisibile pari a 100 punti.
    Il  corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude
per  tutti  gli allievi con l'espletamento dell'eventuale ripetizione
dell'esame  finale  per i frequentatori che non dovessero raggiungere
votazioni  sufficienti  nella  prima  sessione  d'esame,  secondo  le
modalita'  ed i criteri previsti dal «Regolamento interno corsi Ruolo
Sergenti» citato nella premessa.
    Qualora  l'allievo  Sergente  dovesse  perdere  detta  qualita' o
qualora venga confermata la non idoneita' a seguito della ripetizione
dell'esame  finale,  non  sara'  immesso  nel  ruolo  dei Sergenti in
servizio  permanente  e  verra' reintegrato nel grado precedentemente
rivestito ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge
ed   il   tempo   trascorso   presso   le   Scuole   sara'  computato
nell'anzianita' di grado.