Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore Generale o di autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
    un Ufficiale Superiore di grado non inferiore a Colonnello ovvero
un Dirigente equiparato, presidente;
    due Ufficiali Superiori, membri;
    un  Ufficiale  Inferiore  ovvero un collaboratore amministrativo,
segretario.
    La Commissione esaminatrice avra' il compito di:
    stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione
della prova concorsuale;
    definire il questionario della prova d'esame;
    curare lo svolgimento della prova d'esame;
    valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati;
    formare  la  graduatoria  definitiva di merito degli idonei sulla
base della valutazione dei titoli e della prova scritta;
    redigere l'elenco dei candidati giudicati «idonei non vincitori»,
«non idonei» e quello degli «assenti alla prova scritta».
    La  Commissione,  in  relazione  a particolari esigenze operative
determinate  dallo  Stato  Maggiore di Forza Armata potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
Commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati nominati dalla Direzione generale per il Personale Militare.